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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: 08:00-12:00 |  MERCOLEDÌ: 16:00-17:00 | SABATO: 08:30-09:30

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SEDE OPERATIVA: Via Taragnino, 45 - 95040

Mirabella Imbaccari CT - Tel,  0933991657

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Struttura accreditata e convenzionata con il SSR Sicilia n.444700 - Punto di accesso sanitario

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Esenzioni

Il nostro è un laboratorio accreditato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Per il cittadino rivolgersi ad una struttura accreditata significa avere maggiori garanzie sulla qualità delle prestazioni erogate. Inoltre, è possibile presentare le impegnative di medici e specialisti per effettuare le analisi tramite il solo pagamento del ticket e, in alcuni casi, in totale esenzione. 

 

ESENZIONI PER REDDITO:

Il diritto all’esenzione per reddito è previsto per alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali.

Categorie di esenti

 

(CODICE E01):

 

Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

 

(CODICE E02):

 

Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

 

(CODICE E03):

 

Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

 

(CODICE E04):

 

Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

 

PATOLOGIE CRONICHE: Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal DM. 329/1999, successivamente modificato dal DM 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (DM 279/2001);

 

MALATTIE RARE: Il DM 279/2001 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie), prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; l’esenzione è estesa anche ad indagini volte all’accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell’assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.

 

INVALIDITÁ:

Sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche:

 

Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V;

Invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

Invalidi civili con indennità di accompagnamento;

Ciechi e sordomuti;

Ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra);

Vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata. Sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante;

Invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII;

Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;

Coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

 

GRAVIDANZA:

Il DM 10 settembre 1998 stabilisce che sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell’art. 1 comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, oltre alle le visite mediche periodiche ostetrico ginecologiche, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate:

 

Necessarie per accertare, in funzione preconcezionale, eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l’anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto;

Necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista (elencate nell’allegato C del decreto);

Necessarie, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall’allegato C, ed appropriate per la diagnosi prenatale, prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per l’esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno;

TEST HIV(ai sensi del DM 1 febbraio 1991.

I Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia) ed i Pediatri di Libera Scelta utilizzeranno uno specifico elenco, disponibile sul sistema Tessera Sanitaria (portale SOGEI), per riportare sulle ricette la condizione di esenzione da reddito dei propri assistiti. Pertanto gli assistiti che godono di tali esenzioni dovranno verificare la presenza del proprio nominativo nell’elenco in possesso dei medici presso il proprio medico curante o presso il Distretto Sanitario di appartenenza o presso altre strutture convenzionate con l’ASP.

 

Gli assistiti che non sono inseriti in tali elenchi, ma che comunque ritengono di possedere i requisiti per avere i benefici previsti per uno dei codici E01 – E03 ed E04 e tutti gli assistiti che rientrano nei criteri previsti dal codice E02 dovranno rivolgersi agli uffici distrettuali dell’ASP di appartenenza (o presso altre strutture convenzionate con l’ASP) muniti della propria tessera sanitaria per rendere un’autocertificazione e ricevere il relativo documento di esenzione.

 

Per maggiori informazioni: https://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=1019&area=esenzioni&menu=vuoto